La Corte di Cassazione, con l’ordinanza nr. 7467/2023, ha confermato il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice alla quale erano stati contestati gli addebiti delle spese carburante all’azienda datrice di lavoro, utilizzando l’auto aziendale per attività non collegate a quella lavorativa.
Nel caso in questione, era stata rilevata una sproporzione evidente tra la spesa dichiarata per i rifornimenti e il chilometraggio effettivamente percorso dall’auto aziendale: una sproporzione dovuta all’uso del denaro per scopi diversi da quelli professionali.
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per la tardività della contestazione disciplinare, ma la Corte d’Appello aveva in seguito ribaltato il giudizio indicando che l’immediatezza della contestazione doveva essere valutata riguardo al momento in cui il datore aveva avuto conoscenza dei fatti contestati e non al momento in cui si erano verificati.