Non c’è alcun abuso del diritto quando un lavoratore in permesso ex lege 104/1992 svolge l’attività di assistenza in modo tale da soddisfare in via preminente le esigenze e i bisogni dei congiunti con handicap, pur senza rinunciare del tutto alle proprie esigenze personali e familiari. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7306/2023.
Nell’esprimersi, i giudici sottolineano che al lavoratore non viene imposto un sacrificio completo delle proprie esigenze, tanto personali quanto familiari, e che al contempo va salvaguardata la chiara e inequivoca funzionalizzazione del tempo sottratto all’obbligo di prestazione lavorativa per la soddisfazione delle esigenze della persona disabile.
La ratio sottesa alla norma non è di prevedere un’esatta coincidenza di tempi tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in concomitanza con l’orario lavorativo, ma di concedere il godimento del permesso in modo funzionale rispetto a necessità, incombenze e onere che connotano l’attività di assistenza.