6 marzo 2023
Con la sentenza 5907/2023, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, interviene in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro, ponendo l’attenzione sulle responsabilità del committente e del subappaltatore e i rapporti tra Dvr e il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri).
Il caso affrontato verte attorno all’infortunio mortale di un lavoratore per la caduta da alcuni bancali. I giudici di merito avevano contestato al datore della ditta subappaltatrice, che gestiva la logistica di un magazzino, diverse violazioni del dlgs. 81/2008. Il datore aveva proposto ricorso, lamentando in particolare la confusione tra Dvr e Duvri, sostenendo che spettasse al committente il dovere di redigere il secondo.
La Cassazione, accogliendo solo parzialmente il ricorso, afferma che è a carico del committente l’obbligo specifico di redigere il Duvri. D’altra parte, “il datore di lavoro non committente (...) ha il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte”.