24 febbraio 2023
L’ordinanza n. 5614/2023 della Corte di Cassazione conferma il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico che in molteplici occasioni ha sbagliato ad evadere le pratiche di sua competenza.
Sussiste infatti il notevole inadempimento che porta al recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo, tenendo inoltre conto che l’impiegato era da tempo addetto all’incombenza.
Alla difesa non è bastato dedurre la mancata tempestività della contestazione: il termine perentorio di trenta giorni decorre quando l’amministrazione ha una notizia di infrazione non generica, ma che consente di avviare il procedimento disciplinare. Nel caso in questione la rilevanza dell’inadempimento è nella reiterazione delle irregolarità, che richiede un accertamento approfondito.