22 febbraio 2023
Nel caso in questione, un’insegnante aveva aiutato una collega, in un paio di episodi, ad attestare falsamente la propria presenza in ufficio, utilizzando il badge di quest’ultima al suo posto. Fatto, tra le altre cose, ammesso dall’interessata e condotta in contrasto con quanto previsto dal Ccnl del comparto scuola e nemmeno occasionale dagli accertamenti eseguiti.
Nel confermare la decisione contestata, la Corte territoriale aveva sottolineato la sussistenza di indizi sul carattere preordinato della condotta. Era stato inoltre escluso che potesse attribuirsi una valenza decisiva alla sentenza penale, con cui la deducente era stata assolta per tenuità particolare del fatto.
Conclusioni poi giudicate corrette dalla Corte di Cassazione che ha respinto l’impugnazione avanzata.