20 febbraio 2023
L’ordinanza n. 4360/2023 della Corte di Cassazione contiene alcuni importanti chiarimenti sul Trattamento di fine rapporto, fugando dubbi e perplessità interpretativo a riguardo.
Anzitutto, in merito alla natura del Tfr, i giudici ribadiscono che si tratta di una prestazione economica alla quale il lavoratore ha diritto di accedere quando cessa il proprio rapporto di lavoro, sia in caso di licenziamento che di dimissioni sia al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il trattamento matura nel corso dello svolgimento del rapporto: è un compenso con corresponsione differita il cui diritto sorge nel momento in cui tale rapporto cessa. Prima della fine del rapporto, non è ammissibile una rinuncia al Tfr perché si tratterebbe di una rinuncia nulla per mancanza dell’oggetto, dal momento che è un diritto futuro.
Inoltre si tratta di una retribuzione “omnicomprensiva”, in cui vanno comprese tutte le somme che trovano causa nel rapporto di lavoro, a prescindere dalla stretta correlazione con l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.