![Risarcimento del danno: Cassazione, ordinanza 3804/2023](/agi_cms/public/news/164047708-bdf6910f-2c61-420b-b90a-e348d084e1b8_4.jpeg)
16 febbraio 2023
![Risarcimento del danno: Cassazione, ordinanza 3804/2023](/agi_cms/public/news/164047708-bdf6910f-2c61-420b-b90a-e348d084e1b8_4.jpeg)
Il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore, anche in via transattiva, per la perdita di opportunità di accrescimento professionale, a causa dell’omessa predisposizione di programmi e obiettivi sostenuti dal datore, non è tassabile. Lo prevede l'ordinanza n. 3804/2023 della Corte di Cassazione.
La causa trae origine dall’impugnazione di alcuni dipendenti degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto la tassazione Irpef sulle somme a loro riconosciute dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno.
Richiesta respinta dalla Commissione Tributaria Regionale: ma la Corte di Cassazione, ribaltando la pronuncia, sottolinea che la perdita di chance di miglioramento deriva dalla carenza di un programma e di obiettivi incentivanti: le somme risarcitorie ottenute, destinate a riparare un pregiudizio, non costituiscono quindi reddito imponibile e dunque non sono soggette a tassazione.