14 febbraio 2023
I compensi professionali devono essere liquidati sulla base dei parametri in vigore al momento dello svolgimento dell’attività, anche se poi corrisposti in un momento successivo: in caso contrario, si paleserebbe il rischio di un’applicazione retroattiva delle tariffe che non è consentita. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l’ordinanza 3042/2023.
Il pronunciamento fa riferimento al ricorso di tre professionisti che avevano richiesto a due clienti il pagamento di un’ulteriore somma rispetto a quanto già dato perché, a detta loro, il compenso doveva essere determinato con dei nuovi parametri, successivi a quelli in vigore nel momento in cui i professionisti avevano espletato l’attività.
I giudici confermano però la sentenza della Corte d’Appello, sottolineando che il dato cronologico temporale per l’individuazione della tariffa applicabile “è costituito dal momento in cui l’attività professionale medesima viene ad esaurirsi”.