2 febbraio 2023
Con l’ordinanza 88/2023, la Corte di Cassazione si esprime su un caso di licenziamento disciplinare per una condotta che, in precedenza, era stata diversamente giudicata dal datore di lavoro.
I giudici sottolineano che se risulta accertato che l’inadempimento del lavoratore destinatario del provvedimento sia stato tale da compromettere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un’analoga inadempienza da parte di un altro dipendente sia stata valutata diversamente dal datore.
Tale valutazione costituisce un accertamento incensurabile se privo di vizi logici evidenti e, di conseguenza, non è qualificabile come discriminatorio l’esercizio di discrezionalità disciplinare del datore, se poggia su specifici elementi di fatto.