l licenziamento intimato al dipendente che ricopre il ruolo di delegato sindacale e che ha subìto un trattamento meno favorevole rispetto agli altri colleghi senza tali responsabilità, è da considerarsi nullo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 2606/2023.
Viene dunque rigettato il ricorso di un’azienda che aveva impugnato la decisione di annullamento del recesso per giusta causa irrogato al dipendente e che già la Corte d’Appello aveva giudicato discriminatorio, dato che lo stesso lavoratore aveva dimostrato il fattore che lo aveva esposto al rischio discriminatorio: il fatto che fosse attivista sindacale.
Emergeva infatti il sospetto di un intento persecutorio legato all’attività di Rsu, sgradita dal datore di lavoro.