20 gennaio 2023
Il rifiuto da parte del dipendente di svolgere la propria prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro giustifica il licenziamento per giusta causa, salvo il caso in cui sia improntato a buona fede. È quanto indica la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 770/2023.
È necessario valutare gli adempimenti/inadempimenti delle parti, tenendo conto sia della funzione economico-sociale del contratto sia dell’incidenza dei diversi comportamenti sull’equilibrio contrattuale e anche della posizione e degli interessi delle parti coinvolte.
Richiamando l’articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, si sottolinea che se il comportamento addebitato al lavoratore, alla base del licenziamento disciplinare, consiste nel rifiuto di una prestazione secondo un ordine datoriale illegittimo, ci si trova davanti a un’ipotesi di insussistenza del fatto contestato.