16 gennaio 2023
La responsabilità dell’amministratore non va confusa con quella della società, ragion per cui i giudici devono valutare la colpa con estrema attenzione prima di infliggere una sanzione sulla base del decreto 231/2001. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, Quarta sezione penale, con la sentenza 570/2023.
Viene così annullato il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano che condannava una società ad una misura pecuniaria, tra l’altro, per la violazione di norme di sicurezza sul luogo di lavoro, in seguito alla morte di un lavoratore a causa di una caduta, per l’assenza di sponde laterali su un ponteggio.
La società era stata ritenuta responsabile per il vantaggio derivante dall’impiego di lavoratori solo formalmente dipendenti da un’altra società e per non averli dotati di strumenti di protezione adeguati.
Per i giudici, però, la sentenza impugnata confondeva “i profili di responsabilità da reato dell’amministratore/datore di lavoro dai profili di responsabilità da illecito amministrativo della società”, rimarcando che la responsabilità dell’amministratore non si riflette, nel caso in questione, sull’ente.