Il licenziamento intimato per comportamenti precedenti all’assunzione ed emersi durante il rapporto lavorativo è da considerarsi legittimo, se questi sono di gravità e natura tali da ledere in modo irrimediabile il vincolo fiduciario. Lo stabilisce la sentenza 36461/2022 della Corte di Cassazione.
Nel caso in questione, anche se prescritti in sede penale e per quanto riferiti ad un momento in cui il lavoratore operava per un altro datore, i giudici rimarcano proprio come la gravità dei fatti compiuti, per la loro natura, avesse compromesso irreparabilmente il rapporto di fiducia tra datore e dipendente.
Il ricorso del dipendente viene così respinto, rigettando anche l'asserita sproporzione tra le condotte addebitate e il licenziamento.