Art. 18 e risarcimento del danno: Cassazione, sentenza 38183/2022

12 gennaio 2023

Giurisprudenza Alte Corti ,

Art. 18 e risarcimento del danno: Cassazione, sentenza 38183/2022

Con la sentenza 38183/2022, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, segnala che il risarcimento del danno previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori si applica in tutte le ipotesi in cui il recesso datoriale sia stato riconosciuto come illegittimo, quindi anche quando il rapporto di lavoro, nei fatti, non si sia mai interrotto e non sia insorta la necessità di un intervento reintegratorio.

Riconosciuto illegittimo il licenziamento, va condannato il datore di lavoro a pagare il risarcimento in questione, pur nelle ipotesi in cui egli abbia scelto di non eseguire il licenziamento medesimo e di rinnovarlo per altra causale
Il licenziamento, ricordano i giudici, è un atto unilaterale recettizio che si perfeziona quando il lavoratore viene a conoscenza della volontà del datore di recedere unilateralmente dal rapporto lavorativo.

Per questo motivo, secondo la Cassazione, la condanna al pagamento del risarcimento del danno può scattare legittimamente anche se l'effetto risolutivo viene concretamente differito a una data successiva.
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