L’onere di provare l’inadempimento e il nesso di causalità materiale con il danno spetta al lavoratore che agisce nei riguardi del datore, per ottenere il risarcimento a seguito di infortunio o malattia professionale. Lo evidenzia l’ordinanza 37453/2022 della Corte di Cassazione, sezione Lavoro.
Nel pronunciarsi, la Corte definisce i criteri di ripartizione dell’onere probatorio tra lavoratore e datore nelle cause di risarcimento del danno differenziale da malattia professionale.
Da una parte, il committente è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’integrità e della salute dei lavoratori, anche se dipendenti di impresa appaltatrice, fornendo l’adeguata informazione sulle situazioni di rischio e predisponendo quanto necessario per la sicurezza degli impianti.
Dall’altra, spetta al lavoratore, che lamenta di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività svolta, il dovere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso tra i due elementi.