Spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare le dimensioni dell’impresa o il giustificato motivo di licenziamento. Cassazione, ordinanza n. 38029/2022

4 gennaio 2023

Giurisprudenza Alte Corti ,

Spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare le dimensioni dell’impresa o il giustificato motivo di licenziamento. Cassazione, ordinanza n. 38029/2022

Spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare le dimensioni dell’impresa o il giustificato motivo di licenziamento, secondo quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 38029/2022.

Il pronunciamento fa riferimento al licenziamento di una lavoratrice per mancato superamento della prova, giudicato tanto dal tribunale quanto dalla Corte d'Appello come "un ordinario licenziamento", soggetto quindi "alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o di giustificato motivo".

“Questa Corte”, si afferma a tal proposito, “ha costantemente ribadito che, in tema di riparto dell'onere probatorio (...) sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore (...) esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa (...) costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro”. 
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