La conformità del sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto previsto dal dlgs. 81/2008, non esclude la responsabilità dell’ente per gli illeciti previsti dal dlgs. 231/2001. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 45131/2022.
Per i giudici è irrilevante la presenza, al momento dell’infortunio sul luogo di lavoro, di un sistema di gestione della sicurezza con l’individuazione di tutti i soggetti da esso previsti: queste misure assolvono alla funzione di prevenire gli infortuni.
Il modello organizzativo, invece, risponde all’esigenza di mappare le aree di rischio e disporre i controlli per assicurare l’adempimento degli obblighi giuridici in ambito di sicurezza sul lavoro, così da contenere il rischio di commettere reati, violando la normativa antiinfortunistica.