Risulta legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che trattiene le somme pagate dai clienti, senza consegnare l’incasso alla società e, nel caso in questione, alcun titolo di viaggio. Lo prevede la sentenza n. 37326/2022 della Corte di Cassazione.
I giudici hanno così respinto il ricorso di un autista di autobus, destinatario di un recesso per giusta causa e al quale gli illeciti erano stati accertati tramite un’indagine condotta da un’agenzia, per aver incassato somme di denaro senza il rilascio del titolo di viaggio e non avere consegnato all’azienda le somme in questione.
Il lavoratore, vedendosi rigettato il reclamo dalla Corte d’appello, si è così rivolto alla Cassazione, lamentando il mancato rispetto del principio di specificità della contestazione e di immediatezza del recesso, oltre che un omesso esame di fatti giudicati controversi e decisivi per il giudizio.
La Corte di legittimità, da parte sua, ha però giudicato inammissibili le doglianze, dal momento che ponevano questioni sostanzialmente nuove, implicando un accertamento in fatto di competenza del giudice di merito.