Con la sentenza n. 36188/2022, la Corte di Cassazione ricorda che il datore di lavoro non può unilateralmente porre fine al rapporto di lavoro, fino a quando dura il periodo di comporto fissato dalla legge, dalle parti o dal giudice, senza alcuna eccezione.
Di fronte a due interessi contrastanti (da una parte la necessità del datore di occupare solo dipendenti che lavorano e producono, dall’altra l’esigenza del lavoratore di curare la propria malattia), la Corte ha ribadito che, nel periodo di comporto, non è possibile irrogare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo al dipendente assente per malattia, riferendosi allo scarso rendimento e all’eventuale disservizio aziendale.
Per i giudici, la situazione non è paragonabile allo scarso rendimento, caratterizzato da inadempimento, anche inconsapevole: nella malattia, la tutela della salute è un valore preminente da tutelare, che giustifica la specialità delle regole del comporto.