Anche senza il rilascio del verbale della Guardia di finanza al termine delle operazioni, l’ispezione nello studio professionale è comunque valida perché è sufficiente la richiesta di documenti per il successivo accertamento. Lo prevede la sentenza 36131/2022 della Corte di Cassazione.
La vicenda trae origine dall’ispezione dell’ufficio di un legale che non aveva ricevuto il consueto verbale di chiusura, ma una semplice richiesta di documenti. Tanto la Commissione tributaria provinciale quanto quella regionale avevano accolto la sua richiesta di annullare l’accertamento.
La Corte ha però accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ribadendo che l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria non deve concludersi necessariamente con la redazione di un processo verbale di contestazione.
I giudici, inoltre, ricordando “nel caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione fiscale,” è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati, “senza che sia necessaria l'adozione di un'ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate".