Con la pronuncia del 22 novembre 2022, il Tribunale di Vicenza ha statuito, confermando un orientamento ormai consolidato, che l’applicazione del contratto collettivo da parte del datore di lavoro è subordinata alla sua adesione all’organizzazione di categoria che lo ha sottoscritto, ovvero all’applicazione, o al rinvio espresso, da parte del medesimo, alle disposizioni in esso contenute.
L’adesione alla disciplina collettiva implica, per il datore di lavoro, l’applicazione del contratto nel suo complesso, dunque della disciplina economica e normativa dei rapporti di lavoro, nonché delle regole sulla durata di queste ultime. Conseguentemente, qualora l’accordo collettivo contenga una clausola di ultrattività, il datore di lavoro è tenuto all’applicazione del contratto anche dopo la naturale scadenza, non essendo la sua volontà di adesione libera di determinarsi in senso diverso nelle more del rinnovo.
La corte territoriale ha dunque ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nelle more del rinnovo di un contratto collettivo, che continuava a produrre effetti dopo scadenza, in forza di una clausola di ultrattività, ha aderito ad altra organizzazione di categoria e applicato il diverso contratto da quest’ultima sottoscritto, impedendo l’esercizio dei diritti sindacali alle rsa appartenenti al sindacato che aveva sottoscritto l’accordo collettivo fino a quel momento applicato.