Licenziamento lavoratore occupato obbligatoriamente: Cassazione, ordinanza n. 35035/2022

7 dicembre 2022

Giurisprudenza Alte Corti ,

Licenziamento lavoratore occupato obbligatoriamente: Cassazione, ordinanza n. 35035/2022

Il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato verso un lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile se nel momento della cessazione del rapporto, il numero di questa categoria di dipendenti è inferiore alla quota di riserva prevista dalla norma di riferimento. Lo ribadisce l’ordinanza n. 35035/2022 della Corte di Cassazione.

Richiamando la legge 68/1999, la Corte segnala che la ratio di tale disposizione è proprio quella di evitare che, in situazioni di licenziamenti tanto individuali quanto collettivi per ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti a tutela dei lavoratori appartenenti a categorie protette. 

Un divieto in parte compensato dal fatto che, in caso di crisi, le società sono esonerate dall’obbligo di assumere nuovi lavoratori che rientrano nelle categorie protette, senza però coinvolgere quelli già in forza in recessi per motivi economici. 
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