7 dicembre 2022
Il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato verso un lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile se nel momento della cessazione del rapporto, il numero di questa categoria di dipendenti è inferiore alla quota di riserva prevista dalla norma di riferimento. Lo ribadisce l’ordinanza n. 35035/2022 della Corte di Cassazione.
Richiamando la legge 68/1999, la Corte segnala che la ratio di tale disposizione è proprio quella di evitare che, in situazioni di licenziamenti tanto individuali quanto collettivi per ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti a tutela dei lavoratori appartenenti a categorie protette.