![Licenziamento lavoratore occupato obbligatoriamente: Cassazione, ordinanza n. 35035/2022](/agi_cms/public/news/roma_2011_08_07_palazzo_di_giustizia_4.jpeg)
7 dicembre 2022
![Licenziamento lavoratore occupato obbligatoriamente: Cassazione, ordinanza n. 35035/2022](/agi_cms/public/news/roma_2011_08_07_palazzo_di_giustizia_4.jpeg)
Il licenziamento per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato verso un lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile se nel momento della cessazione del rapporto, il numero di questa categoria di dipendenti è inferiore alla quota di riserva prevista dalla norma di riferimento. Lo ribadisce l’ordinanza n. 35035/2022 della Corte di Cassazione.
Richiamando la legge 68/1999, la Corte segnala che la ratio di tale disposizione è proprio quella di evitare che, in situazioni di licenziamenti tanto individuali quanto collettivi per ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti a tutela dei lavoratori appartenenti a categorie protette.