Con l’ordinanza 31960/2022, la Corte di Cassazione è intervenuta sullo svolgimento del giudizio per il fallimento di un’azienda, avvenuto durante l’emergenza epidemiologica, quando era vietato l’accesso ai tribunali per evitare il propagarsi del contagio.
In particolare, la Cassazione ha rinviato le parti innanzi alla Corte d’Appello di Bologna perché nella trattazione, avvenuta in modo cartolare, il giudice non aveva garantito il contraddittorio rispetto ai documenti prodotti con la nota scritta dalla parte reclamante.
Il giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo e concedere un termine per osservazioni ed eventuali repliche, oppure non considerare il contenuto dei documenti che, invece, risultano ben utilizzati al fine di esprimere una decisione.