Con decisione del 02.11.2022, il Tribunale di Reggio Calabria ha statuito che l’art. 25, CCNL dell’area Sanità (Dirigenti) va interpretato nel senso che la previsione di uno specifico orario connota la prestazione del Direttore di Struttura complessa al solo scopo di quantificare i giorni di ferie maturati dal medesimo, avendo la contrattazione collettiva voluto garantire la flessibilità richiesta dalle caratteristiche dell’incarico, in conformità a quanto previsto dall’art. 17, co. 5, d.lgs. 66/2003. Il Direttore di struttura complessa, dunque, non soggiace ad un limite orario settimanale, dovendo la prestazione essere garantita attraverso la presenza quotidiana in servizio sottoposta al controllo effettuato con gli strumenti automatici previsti per i Dirigenti.
Conseguentemente, l’assenza di un limite temporale nell’ambito della prestazione resa dal Direttore di Struttura complessa impedisce di subordinare il diritto alla fruizione delle ferie alla sottoscrizione di un piano di recupero orario, mancando il presupposto essenziale di quest’ultimo, ovvero un termine di paragone orario che consenta di valutarne la differenza per eccesso o per difetto.