Pronuncia del Tribunale di Cosenza sulla contrattazione collettiva

Con la pronuncia del 14 settembre 2022, il Tribunale di Cosenza ha ribadito il consolidato orientamento secondo il quale nell’attuale sistema di contrattazione collettiva, non può trovare applicazione l’art. 2070 Cod. Civ. che individua il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in relazione all’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore. Detta disposizione, infatti, appartiene al corredo di norme relative ai contratti collettivi corporativi e, in quanto tale, contrasta con il modello di contrattazione collettiva c.d. di diritto comune oggi in vigore. In assenza dell’attuazione della seconda parte dell’art. 39 Cost. e in applicazione dei principi di libertà sindacale e autonomia negoziale riconosciuti dal co.1 del medesimo articolo al rapporto di lavoro trova applicazione il contratto collettivo sottoscritto dall’organizzazione a cui il datore di lavoro è iscritto o, in mancanza del vincolo associativo, il contratto che il medesimo datore richiama esplicitamente o implicitamente nel contratto individuale o a cui di fatto aderisce. Precisa altresì la Corte territoriale, che in mancanza di qualsiasi contratto collettivo applicabile, trovare applicazione al rapporto individuale le disposizioni della contrattazione collettiva relative alla retribuzione base, quale paramento di riferimento per l’individuazione della misura minima della retribuzione ai sensi dell’art. art. 36 Cost., con esclusione tuttavia gli altri istituti contrattuali.

 

 

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