Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 15 novembre 2021

Con la pronuncia del 15 novembre 2021 il Tribunale di Roma ha statuito che l’esclusione di un’organizzazione sindacale dal tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL, per essere la medesima carente del requisito della rappresentatività storica, fondata sul dato della precedente sottoscrizione/adesione al CCNL da rinnovare, deve ritenersi legittima, anche a seguito dell’applicazione del T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 che ha introdotto, quale nuovo criterio di ammissione alle trattative del rinnovo del CCNL, quello della rappresentatività non inferiore al 5%, intesa come media ponderata tra il dato associato ed elettorale.

Il giudice di merito ha infatti ritenuto che l’Accordo Interconfederale non possa trovare applicazione nella parte relativa al calcolo della rappresentatività, non essendo stati ancora conclusi accordi attuativi del medesimo con i soggetti preposti al calcolo della rappresentatività, quali l’Inps ed il Cnel.

Conseguentemente, ha statuito che l’unico criterio utilizzabile per la selezione delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative per il rinnovo del CCNL resta, ad oggi, quello della rappresentatività storica.

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