Dopo l’ordinanza interlocutoria n. 14777 del 2021 (relatrice dott.ssa Ponterio), la Corte di Cassazione, con
la sentenza n. 11665 del 2022, afferma il principio per cui al Giudice è consentita, ai fini dell’applicazione
della tutela reintegratoria, la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore nella previsione del
contratto collettivo che punisca l’illecito disciplinare con una sanzione conservativa, anche laddove tale
previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.
Saluti
avv. Stefano Ferrante – Presidente del CER AGI Veneto
avv. Federica Santinon – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Venezia
Discutono
dott. Gaetano Campo
Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Vicenza
avv. Alberto Piccinini
Avvocato del Foro di Bologna e socio AGI
avv. Giampiero Falasca
Avvocato del Foro di Roma e socio AGI
Introduce e coordina
avv. Francesco Rossi
Avvocato del Foro di Padova e componente del CER AGI Veneto