La sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore non giustifica automaticamente il suo demansionamento: il datore è tenuto a dimostrare concretamente l’impossibilità di assegnare mansioni equivalenti compatibili con lo stato di salute del dipendente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12547/2026, sottolinea che in mancanza di questa prova, il demansionamento può:
- determinare una responsabilità risarcitoria;
- integrare una fattispecie di mobbing, se accompagnato da altri comportamenti persecutori.