Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 167/2026, torna sul tema dell’assenza ingiustificata e dei limiti del potere disciplinare.
Nel caso in questione, una lavoratrice, impossibilitata a rientrare dopo un periodo di ferie per motivi sanitari, aveva comunicato via WhatsApp l’estensione dell’assenza a un referente aziendale sostituto, senza ricevere obiezioni.
Nonostante ciò, veniva sanzionata con una sanzione conservativa, pari a 2 giorni di sospensione.
Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice: per il giudice, i messaggi, anche vocali, sono idonei a generare nella lavoratrice un’affidabile convinzione della liceità della propria condotta.
Anche se l’azienda, infatti, prevedeva comunicazioni via e-mail, viene valorizzata l’effettività della comunicazione: la messaggistica istantanea può essere rilevante, se consente comunque di raggiungere lo scopo organizzativo.
Nel valutare la rilevanza disciplinare, prevale il risultato sostanziale (informare l’azienda) rispetto al rispetto formale della procedura.