La clausola che impone il trasferimento delle quote aziendali in caso di cessazione del rapporto di lavoro è inefficace se il licenziamento è nullo.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9680/202.
Se il licenziamento è nullo (nel caso di specie, ritorsivo), viene meno l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, non si verifica la condizione che farebbe scattare l’obbligo di retrocessione delle quote.
I giudici sottolineano che una clausola che collega automaticamente la perdita delle quote alla cessazione del rapporto non può operare quando la cessazione è giuridicamente inesistente, altrimenti si rischia di svuotare la funzione incentivante del piano e attribuire al datore un potere elusivo.