Il patto di prova è valido quando le mansioni, anche se non descritte analiticamente, risultano determinabili sulla base della qualifica contrattuale, del livello di inquadramento e del contesto professionale, anche in relazione all’esperienza del lavoratore.
Lo stabilisce la Corte d’Appello di Brescia con la sentenza n. 244 del 5 marzo 2026. Nel caso in questione, un lavoratore assunto come Marketing and Communication Manager impugna il licenziamento per mancato superamento della prova, sostenendo che il patto fosse nullo perché troppo generico.
In primo grado, il Tribunale si pronuncia in favore del lavoratore:
- mansioni non sufficientemente indicate;
- licenziamento illegittimo;
- riconosciuta un’indennità di 6 mensilità.
Per la Corte d’Appello, invece, il patto di prova è valido se le mansioni sono determinabili, anche senza una descrizione analitica, soprattutto nei ruoli intellettuali.
Non serve un elenco dettagliato dei compiti se:
- la qualifica è chiara;
- il livello contrattuale è indicato;
- il contesto professionale è riconoscibile.
Nel caso concreto:
- il ruolo (marketing & communication) è di uso comune;
- il livello VIII del CCNL è coerente;
- il lavoratore aveva esperienza pluriennale nel settore.