Nell’ambito degli appalti pubblici, l’equivalenza tra CCNL non può essere garantita con il riconoscimento di un superminimo individuale ai lavoratori. Lo stabilisce il TAR dell’Emilia - Romagna con la sentenza n. 325/2026.
Nel caso esaminato, la gara d’appalto indetta da un istituto universitario come quello dell’Edilizia come CCNL di riferimento.
La società aggiudicatrice applicava, da parte sua, il CCNL Metalmeccanici, che non garantiva le stesse tutele economiche di quello indicato negli atti di gara.
La società aveva quindi previsto di riconoscere ai lavoratori, per la durata del contratto d’appalto, un importo a titolo di superminimo non assorbibile per colmare le differenze retributive.