La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5436/2026, conferma la condanna della società datrice di lavoro con risarcimento del danno non patrimoniale verso il dipendente, a causa delle condotte persecutorie dei colleghi e riconducibili all’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza (art. 2087 c.c.).
Le condotte avevano infatti generato nel lavoratore un quadro ansioso depressivo, costringendolo ad assentarsi per diversi giorni, fino al superamento del periodo di comporto, con successivo licenziamento.
I giudici condannano la società a:
- reintegrare il lavoratore;
- corrispondergli un importo risarcitorio a titolo di ristoro del danno morale e biologico subito.