Con l’ordinanza n. 4780/2026, la Corte di Cassazione si esprime sul tema della decorrenza della variazione dell’inquadramento previdenziale del datore di lavoro.
Il caso nasce da un accertamento INPS che ha riqualificato un appalto come somministrazione illecita di manodopera, con conseguente richiesta di contributi e sanzioni.
Per i giudici, la variazione dell’inquadramento previdenziale non ha effetto retroattivo: produce effetti solo dal periodo di paga in corso al momento della notifica del provvedimento.
La retroattività è ammessa solo se l’inquadramento originario è stato determinato da dichiarazioni inesatte o mendaci.