l lavoratore che alleghi di essere stato licenziato in forma orale, e dunque in assenza del requisito della forma scritta, ha l’onere di fornire prova che la cessazione del rapporto non sia imputabile a proprie dimissioni, come nel caso in questione, bensì sia riconducibile in via esclusiva a un’iniziativa unilaterale del datore di lavoro.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4077/2026.