Inefficacia del licenziamento intimato oralmente al prestatore di lavoro titolare di partita Iva – Operatività della presunzione legale ex art. 69bis, D.lgs. n. 276/2003 e conseguente applicabilità della disciplina di cui all’art. 69 del medesimo D.lgs. – Tutela ex art. 18, commi 1 e 2 Stat. lav.

20 ottobre 2017

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Corte d’appello di Roma, sez. lav., 3 ottobre 2017, n. 4306 – Pres. rel. Cannella

La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto, ai sensi dell’ art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012, da un lavoratore, il quale aveva dedotto di esser stato licenziato oralmente, ed in riforma della sentenza emessa, in sede di opposizione, dal Giudice di prime cure, previo accertamento dell’operatività della presunzione ex art. 69bis del D.lgs. n. 276/2003 e della conseguente sussistenza di un rapporto avente natura di collaborazione coordinata e continuativa, come tale rientrante nella disciplina di cui all’art. 69 del medesimo D.lgs., a norma del quale i rapporti di co.co.co. “instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto (…) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”, ha dichiarato l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ha condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del reclamante nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità pari alle retribuzioni maturate dalla data del recesso all’effettiva reintegra, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 Stat. lav.

Più specificamente, quanto alla dedotta esistenza inter partes di un rapporto di natura subordinata, il Collegio, dopo aver escluso l’operatività della deroga prevista dal secondo comma dell’art. 69bis del D.lgs. 276/2003 ed aver verificato la sussistenza di tutti e tre i requisiti previsti dal primo comma del medesimo articolo ai fini dell’operatività della presunzione secondo cui “le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, in assenza di prova contraria, ha dichiarato l’operatività della presunzione, spettando alla società il compito di dimostrare “l’inesistenza in fatto del coordinamento e della continuità che si presumono in presenza dei requisiti suddetti”, con la conseguenza che, mancando uno specifico progetto, il rapporto per cui è causa non avrebbe potuto che essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della sua costituzione.

Quanto, invece, alle modalità di cessazione del rapporto, dopo aver ricordato che, come ripetutamente affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, “qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni (…) il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che (…) la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto”, il Collegio si è pronunciato nel senso dell’inefficacia della cessazione del rapporto, avendo il reclamante fornito la prova della sua estromissione dal posto di lavoro e, di contro, mancando del tutto la prova contraria delle dimissioni da parte della società.

Di qui altresì l’irrilevanza dell’eccezione della società in ordine alla carenza di potere del responsabile dell’ufficio che aveva provveduto alla comunicazione del recesso, tale eccezione potendo assumere rilievo esclusivamente in caso di licenziamento scritto, “e non certo in caso di licenziamento orale, provato sulla base della presunzione fornita dall’estromissione dal rapporto comunicata dal responsabile dell’ufficio o comunque dalla persona che fungeva da interfaccia tra i lavoratori e la società”.

Peraltro, conclude il Collegio, “anche in caso di licenziamento scritto”, il recesso “intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente ad istanza della società datrice di lavoro”, con la conseguenza che, non avendo la resistente chiesto l’annullamento dell’atto di comunicazione del recesso, né avendo reagito in alcun modo all’assenza del lavoratore a seguito della comunicazione predetta, il licenziamento orale non potrebbe che ritenersi pienamente provato.

a cura di Elena Giorgi

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