
22 luglio 2025
Giurisprudenza Alte Corti ,#Consulta ,#Licenziamenti individuali

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 111/2025, stabilisce che l’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, numero 604 (Norme sui licenziamenti individuali) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche in via stragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche stragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione.