Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 87 del 5 giugno 2025, si è pronunciato sull’applicazione della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta nell’ordinamento dall’art. 19 della legge n. 203/2024.
Nel caso in questione, una lavoratrice ha ricevuto dal datore una comunicazione di risoluzione del rapporto per dimissioni presunte, dopo aver interrotto la prestazione lavorativa per la cessazione del lavoro agile. La dipendente ha così contestato il recesso e sostenuto l’inesistenza delle dimissioni e il comportamento datoriale illegittimo.
La questione dibattuta verteva quindi sull’ipotesi se l’assenza della lavoratrice integrasse la fattispecie di dimissioni per fatti concludenti secondo quando previsto dalla nuova norma e se il rifiuto del datore di riceverne la prestazione si configurasse come licenziamento.
Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza delle dimissioni presunto per difetto dei requisiti contrattuali e temporali e qualificato il rifiuto datoriale come licenziamento per fatti concludenti, ritenendolo inefficace e illegittimo per la mancanza di forma scritta e di procedimento disciplinare.