Grava sul lavoratore che impugna il licenziamento per il superamento del periodo di comporto l’onere della prova sulla causa delle assenze che hanno portato alla risoluzione del rapporto. Lo rimarca la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14157/2025.
Spetta sempre al dipendente, in particolare, dimostrare che la malattia all’origine di alcune assenze è dipesa dalla mansioni svolte, con la conseguente responsabilità datoriale (art. 2087 c.c.) e relativa esclusione dal computo del comporto dei giorni di assenza.