In ambito giornalistico, si configura la natura subordinata del rapporto di lavoro se c’è uno stabile inserimento della prestazione del collaboratore nell’organizzazione aziendale, in modo da assicurare, per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa della testata.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26466/2024, con cui i giudici affermano che costituisce lavoro giornalistico subordinato quello di fotografi che, nel realizzare foto a corredo di articoli, per quanto con autonomia tecnica, risultano stabilmente inseriti nell’assetto organizzativo del giornale, coprendo quasi in via esclusiva specifici settori.
Ai fini dell’assunzione del rapporto nell’alveo della subordinazione, non sono necessari né l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui (in forma attenuata per la peculiarità dell’attività) né quello dell’esclusività (non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione in attività intellettuali come quella in esame).