La nullità del licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo durante l’emergenza Covid (art. 46 del dl. n. 18/2020) è esclusa solo dall’assunzione del lavoratore presso l’impresa che è subentrata nell’appalto e dall’insussistenza di un rifiuto legittimo del dipendente.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19185/2024. Per i giudici non opera il divieto del licenziamento solo i lavoratori licenziati dall’appaltatore uscente in conseguenza della successione nell’appalto vengono effettivamente assunti dal subentrante.
È però necessario che l’assunzione da parte dell’appaltatore subentrante risulti “seria e concreta”: non è idonea una offerta di lavoro che altera le precedenti prerogative economiche e contrattuali del rapporto di lavoro.