A differenza di quella di lavoro pubblico, la contrattazione collettiva di lavoro privato non è assistita da meccanismi di pubblicità. Per questo motivo, come ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 31695/2023, la conoscenza delle sue norme all’interno del giudizio deve avvenire su iniziativa della parte interessata.
D’altra parte, il principio di strumentalità delle forme processuali e l’obiettivo di avere una decisione in tempi ragionevoli permettono alla parte di adempiere all’onere riproducendo davanti alla Corte di Cassazione anche la norma norma del contratto posta a fondamento delle proprie doglianze.
Tra i presupposti per la validità processuale dell’adempimento rientra la necessità di aver riprodotto il testo integrale del contratto collettivo nei precedenti gradi di giudizio.