TRIBUNALE MANTOVA, ordinanza 24 gennaio 2022, est. Gerola

Omessa esibizione del green pass – Sospensione del rapporto – Assenza ingiustificata non retribuita – Malattia insorta durante la sospensione – Diritto alla tutela ex art. 700 c.p.c. - Periculum in mora – Verifica in concreto – Mancanza di prova - Effetti

 

D.L. 127/2021 – Libero rifiuto della vaccinazione Covid 19 – Mancanza di green pass – Obbligo del datore di lavoro ad accomodamenti ragionevoli – Non sussiste – Obbligo di vaccinazione – Non sussiste – Obbligo di possesso del green pass – Sussiste – Obbligazione di benessere lavorativo ex art. 2087 c.c. – Conseguenze

 

E’ legittimo il provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione alcuna, né diretta né indiretta, qualora il lavoratore non esibisca il green pass attestante l’intervenuta vaccinazione oppure l’esecuzione di un test antigenico negativo; il periodo di sospensione vale quale assenza ingiustificata e non retribuita e legittimamente il datore di lavoro rifiuta di riconoscere l’indennità di malattia insorta durante tale periodo; il lavoratore che deduca il periculum in mora in quanto privato a causa della sospensione dei mezzi di sostentamento deve fornire prova rigorosa dell’esistenza concreta ed attuale di un pericolo effettivo e non meramente potenziale e del pregiudizio grave ed irreparabile di un diritto di natura non patrimoniale; la lesione di un tale diritto non può ritenersi in re ipsa per il solo fatto dell’interruzione temporanea della prestazione lavorativa; in mancanza di specifiche deduzioni ed allegazioni, relative alle disponibilità economiche della famiglia del lavoratore, da provarsi anche tramite produzione di attestazione ISEE o documentazione equipollente, la domanda di tutela urgente ex art. 700 c.p.c. va respinta per difetto del requisito del periculum in mora.

 

Il D.L. 127/2021 non impone l’obbligo vaccinale infatti ai fini del possesso del green pass è sufficiente che, per accedere al lavoro, il lavoratore disponga di un test antigenico negativo, ciò esclude che il rifiuto di vaccinarsi sia fonte di discriminazioni in danno del lavoratore che abbia esercitato il libero rifiuto del vaccino; l’obbligo di vaccinazione o del possesso del green pass fonda sull’art. 2087 c.c. e sul D.Lgs. 81/2008 che impongono al datore di lavoro tutte le misure prevenzione e protezione a tutela della salute dei lavoratori; la mancanza di green pass si traduce in una mancanza oggettiva della idoneità del lavoratore a svolgere il lavoro in sicurezza; il green pass crea le condizioni affinché determinati diritti anche fondamentali possano essere esercitati in sicurezza nel rispetto dei diritti altrui e del dovere di solidarietà.


a cura dell'Avv. Flavio Mattiuzzo

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