Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – repechage – “manifesta insussistenza”

11 maggio 2018

Generico ,

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2.5.2018, n. 10435 Pres. Di Cerbo, Est. Boghetich

Art. 18, comma 4, l. n. 300 /1970 come novellato dalla l. n. 92/2012;

Art. 18, comma 5, l. n. 300 /1970 come novellato dalla l. n. 92/2012;

Art. 18, comma 7, l. n. 300 /1970 come novellato dalla l. n. 92/2012.

In tema di licenziamento illegittimo intimato per GMO in considerazione del mancato assolvimento dell'obbligo di repechage e con applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 5, Statuto lav. novellato, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto sulla portata applicativa del comma 7 dell'art. 18 Statuto lav. novellato.

“La verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro”.

La Suprema Corte  spiega il ragionamento:

-        nella nozione di GMO rientra sia l'esigenza della soppressione del posto di lavoro sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (consideratane la professionalità raggiunta in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa). Il riferimento legislativo alla "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento" va riferito ad entrambi tali presupposti e quindi ad una nozione complessiva di giustificato motivo oggettivo.

-        Accertata l'ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei due presupposti, il giudice di merito, per individuare il regime sanzionatorio applicabile, deve verificare se la relativa insussistenza sia manifesta (cioè evidente). L’espressione  "manifesta insussistenza" limita il diritto alla tutela reintegratoria ad ipotesi residuali limitate alla evidente pretestuosità del recesso per assenza dei presupposti giustificativi.

-        Il sistema legislativo di graduazione delle sanzioni applicabili consente l’assoggettamento del licenziamento fondato su fatti manifestamente insussistenti a sanzioni diverse: reintegrazione nel posto di lavoro (comma 4 dell'art. 18 L. n. 300/1970) oppure risarcimento del danno (comma 5). La discrezionalità della scelta attribuita dal legislatore al giudice è desumibile dai principi generali in materia di risarcimento del danno e, in particolare, di eccessiva onerosità e costituiscono un parametro di riferimento per valutare l’eventuale incompatibilità della tutela reintegratoria con la struttura organizzativa assunta dall'impresa al momento di adozione del provvedimento giudiziale. Un’eventuale accertata eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro può consentire al giudice di optare - nonostante l'accertata manifesta insussistenza di uno dei due requisiti costitutivi del licenziamento - per la tutela indennitaria.

 

a cura di Chiara Cantafora

leggi il testo della sentenza

 
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