Irrilevante a fini risarcitori la riforma in senso favorevole all’azienda della sentenza che dispone la reintegrazione

25 aprile 2018

Generico ,

CORTE COSTITUZIONALE – 23 aprile 2018 n. 86 – Pres. Lattanzi – Est. Morelli

Licenziamento individuale – ripetibilità dell’indennità corrisposta nel periodo tra la data del licenziamento e la data della sentenza di riforma dell’ordine di reintegra - legittimità costituzionale – natura risarcitoria dell’indennità – risarcimento danni in caso di mancata ottemperanza all’ordine di reintegrazione.

Art. 18, c. 4°, legge 20.05.1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1, c. 42°, lett. b, legge 28.06.2012, n. 92

Art. 3 Cost.

Il Tribunale di Trento rimette alla Corte Costituzionale la questione sollevata da una lavoratrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui il datore di lavoro le aveva richiesto la restituzione dell’indennità corrispostale per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la data della sentenza che aveva riformato l’ordinanza di annullamento del licenziamento per giusta causa intimatole e di reintegrazione nel posto di lavoro, emessa a conclusione della fase sommaria. La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, Statuto Lavoratori per come modificato dalla riforma Fornero, per contrasto con l’art. 3 Cost. sollevata in riferimento alla natura “risarcitoria” dell’indennità dovuta dall'azienda che non esegua l’ordine provvisorio di riammissione in servizio del dipendente licenziato che ne determinerebbe la ripetibilità in caso di successiva riforma del provvedimento, con la precisazione che “scommettere” sulla riforma dell’ordine di reintegrazione, senza darvi esecuzione, espone il datore al risarcimento del danno in favore del lavoratore che l’abbia messo in mora per il suo rifiuto ad adempiere l’ordine di riassunzione provvisoriamente esecutivo. La Corte spiega che se “l’ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato ripristina, sul piano giuridico, la lex contractus, ciò non è vero anche sul piano fattuale, poiché la concreta attuazione di quell’ordine non può prescindere dalla collaborazione del datore di lavoro, avendo ad oggetto un facere infungibile”. Il comportamento del datore di lavoro che non ottemperi all’ordine di reintegrazione configura un “illecito istantaneo ad effetti permanenti”, “da cui propriamente deriva una obbligazione risarcitoria del danno nei confronti del dipendente non reintegrato”. Detta indennità serve quindi a ristorare le conseguenze dannose del licenziamento intimato contra ius che, in assenza della collaborazione datoriale, permangono. La Corte spiega che non vi sarebbe irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento tra il datore che ottemperi all’ordine di reintegra e quella di chi lo violi. La diversa natura attribuita all’indennità - retributiva e risarcitoria - non è “irragionevole, bensì coerente al contesto della fattispecie disciplinata, connotata dalla correlazione di detta indennità ad una condotta contra ius del datore di lavoro e non ad una prestazione di attività lavorativa da parte del dipendente” attribuire natura risarcitoria (e non retributiva) all’indennità, con il conseguente obbligo del lavoratore di restituzione qualora l’ordine di reintegrazione venga riformato”. La Corte aggiunge: “il datore di lavoro, ove messo in mora, dal lavoratore, ai fini dell’adempimento del suo obbligo di ottemperanza all’ordine del giudice, nel contesto della disciplina lavoristica ispirata al favor praestatoris, può andare, a sua volta, incontro alla richiesta risarcitoria che, secondo i principi generali delle obbligazioni (artt. 1206 e 1207, secondo comma, cod. civ.), nei suoi confronti, formuli il lavoratore medesimo, per il danno conseguente al mancato reinserimento nell’organizzazione del lavoro, nel periodo intercorrente dalla statuizione di annullamento del licenziamento a quello della sua successiva riforma”.  

a cura di Chiara Cantafora

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