Tribunale di Roma 27.07.2017: 1. Disdetta di accordi aziendali e emissione di un regolamento aziendale - condotta antisindacale se il negoziato è solo con alcune oo.ss. - 2. Costituzione del contumace nel procedimento "in riserva" - inammissibilità

27 luglio 2017

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Trib. Roma, Sez. Lavoro, Est. Baraschi, Decreto 27.07.2017, S. c. T. S.p.A. Una Società di grande rilievo nazionale nell’autunno del 2016 comunicava alle OOSS ed al Coordinamento Nazionale delle RSU l’intenzione di recedere dai contratti aziendali adottando, subito dopo un regolamento aziendale unilaterale. In seguito, però, la Società avviava solo con alcune sigle sindacali, appartenenti peraltro ad importanti confederazioni, una serie di incontri tesi a modificare il contenuto del regolamento escludendo da tali incontri le altre organizzazioni sindacali, tra le quali la federazione di categoria ricorrente, anch’essa appartenente ad una importante confederazione, ed il Coordinamento Nazionale RSU, la cui maggioranza era ascrivibile alla federazione sindacale ricorrente. La Società, non si è costituita validamente nel procedimento, sebbene ritualmente citata ed il Giudice ascoltata la discussione dei difensori si è riservato di decidere. La Società, con istanza depositata il giorno successivo alla discussione del ricorso ha chiesto al Giudice la rimessione della causa sul ruolo per consentire la sua costituzione. Il Tribunale ha ritenuto che una volta assunta la riserva di decidere, il procedimento era entrato nella fase di decisione alla quale l’art. 293 c.p.c. collega l'impossibilità della costituzione del convenuto contumace, preclusione che deriva da inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria. Il Tribunale ha altresì rilevato, sulla scorta di giurisprudenza di legittimità, come fosse precluso al Giudice (e, si deve aggiungere, anche alla parte costituita) di consentire al contumace una costituzione successiva giacché si era prodotto l’effetto preclusivo della costituzione con la chiusura del verbale della causa trattata. Nello specifico il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di procedimento ex art. 28 legge 300/70, con la chiusura della discussione e la riserva della decisione, il procedimento era entrato nella fase nella quale non era più consentita la costituzione del contumace. Nel merito, il Tribunale ha accolto la domanda dell’o.s. avendo accertato che la Società, dopo aver disdettato unilateralmente gli accordi di secondo livello, aveva, di fatto, negoziato solo con alcune sigle sindacali un nuovo Regolamento aziendale emesso unilateralmente. Tuttavia, attraverso il modello formale del Regolamento unilaterale, la Società aveva, di fatto, reso applicabile erga omes una disciplina non approvata dalla maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale RSU. In tal modo, secondo il Tribunale, la Società aveva spostato il confronto dalla sua sede legittima ad una non prevista dalle norme sulle relazioni industriali. Aggiunge il Tribunale che, escludendo dalla negoziazione la federazione di categoria ricorrente, la società aveva adottato una condotta che ha inciso negativamente sulla libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione.   Scarica il decreto ex art. 28 Stat.Lav. Tribunale di Roma del 27.7.2017
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