RITO FORNERO. Impugnazione di licenziamento relativo ad un rapporto di lavoro a tutele crescenti proposto con il rito Fornero anziché con ricorso ex art. 414 cpc. Conseguenze. Mutamento del rito secondo la disciplina dettata dall’art. 4 D. Lgs. n. 150 del 2011.

14 giugno 2016

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Ordinanza Tribunale di Roma – Sez. Lavoro 23.3.2016 Est. Pres. P.Sordi A sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 23 del 2015, la domanda di accertamento della nullità del patto di prova apposto ad un contratto di lavoro conclusosi in data 1.4.2015 è irritualmente proposta con ricorso ex art. 1 co. 48 L. 92/2012, dovendo essere introdotta con ricorso ex art. 414 cpc. In assenza, nell’ambito della legge 92/2012, di alcuna disposizione in ordine agli effetti dell’errore nella scelta del rito, si deve “volgere lo sguardo” verso le soluzioni adottate dall’ordinamento rispetto agli analoghi problemi che possono porsi in controversie soggette a riti che presentano affinità con il rito ordinario lavoristico e con il rito Fornero ed in particolare al disposto degli artt. 426 e 427 cpc e 4 D. Lgs. 150/2011, disposizione quest'ultima che ha optato per la soluzione del mutamento del rito tutte le volte in cui una delle controversie da trattare secondo uno dei modelli considerati dal decreto sia promossa seguendo un rito diverso da quello stabilito dallo stesso decreto legislativo per quella categoria di controversie. Da tale disposizione può trarsi una conferma della tesi secondo la quale nel nostro ordinamento è individuabile il principio generale per cui, in caso di erronea scelta del rito, opera la regola del mutamento, invece che quella della conclusione della causa con una decisione di inammissibilità. Inoltre, mentre gli artt. 426 e 427 cpc regolano i rapporti tra rito ordinario e rito del lavoro,  quello che viene in rilievo con riferimento all’art. 1, comma 48 e ss. legge 92/2012 è un rito caratterizzato nella prima fase da cognizione sommaria. Invece l’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, essendo diretto a risolvere le questioni di rito che possono porsi in riferimento a qualsiasi ipotizzabile combinazione tra i tre riti presi in considerazione dal decreto (quello ordinario, quello del lavoro e quello sommario di cognizione). Nella fattispecie in esame, occorre, quindi, fissare l’udienza di discussione ex art. 420 cpc, ed assegnare un primo termine perentorio alla parte ricorrente per l’integrazione degli atti difensivi e dei documenti ed un secondo termine alla parte convenuta per replicare a tale integrazione. SCARICA IL TESTO INTEGRALE
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