Rito Fornero. Natura non impugnatoria della fase di opposizione. Inapplicabilità del divieto di reformatio in pejus. Illimitata riproponibilità da parte dell'opposto di domande ed eccezioni disattese dall'ordinanza. Sentenza n. 3836 del 26.2.2016. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Pres. Roselli, Rel. Di Paolantonio.

24 marzo 2016

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Nel rito Fornero, alla luce dell'orientamento consolidatosi, con il conforto del Giudice delle leggi, nella giurisprudenza di legittimità, esclusa la natura impugnatoria della fase di opposizione all'ordinanza, "non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre dell'ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa. Di conseguenza non può operare il principio della reformatio in pejus, in quanto lo stesso trova il suo fondamento nelle norme che disciplinano le impugnazioni, non applicabili alla fattispecie. Ne discende che, qualora all'esito della fase sommaria la domanda di impugnazione del licenziamento venga accolta solo parzialmente, la instaurazione del giudizio di opposizione ad opera di una delle parti, consente all'altra di riproporre con la memoria difensiva la domanda o le difese non accolte, e ciò anche nella ipotesi in cui per la parte che si costituisce sia spirato il termine per proporre un autonomo atto di opposizione". Scarica la sentenza    
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