Sussistenza/insussistenza del fatto. Reintegra ex art. 18, 4° comma, Stat. Lav.

23 novembre 2014

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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 23669/2014 del 6.11.2014, Pres. Macioce, Cons. Rel. Arienzo, r.g. 4949/2014, Banca ... c/ S.

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Nel respingere un ricorso ex art. 360 cpc avverso una sentenza di reintegra nel posto di lavoro emessa, a sensi del novellato art. 18, 4° co. Stat. Lav., nell’ambito di un giudizio di impugnazione  di un licenziamento disciplinare, ed in particolare nell’esaminare la censura secondo la quale il Giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di derubricazione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha emesso un pronunciamento che potrebbe essere letto come la prima presa di posizione sulla nota questione interpretativa relativa alla natura del fatto cui ha riguardo il novellato art. 18, 4° co. Stat. Lav.: fatto materiale o fatto giuridico? La Corte ha ritenuto infondata la censura, rilevando che doveva ritenersi fosse “stato implicitamente escluso anche il giustificato motivo soggettivo, posto che la motivazione si fonda[va] sulla affermazione della sostanziale insussistenza delle condotte ascritte al lavoratore stante la ritenuta insufficienza di prove acquisite …”. La Corte ha, quindi, aggiunto: “Il nuovo articolo 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, così che tale verifica si risolve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato”.  A cura di Filippo Maria Giorgi Corte Cass. Sez. lav. n.23669-2014 Pres. Macioce - Rel. Arienzo (DIGITARE QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO)
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